Giovedì 25 luglio 2024

Bonus investimenti Zes Unica: percentuale fruibile e codice tributo per l'F24

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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E' pari al 17,6668% del bonus richiesto la percentuale del credito d’imposta per investimenti nella Zes unica effettivamente fruibile da ciascun beneficiario. 
Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate, nel Provvedimento del 22 luglio.

Parliamo del contributo, sotto forma di credito d’imposta, destinato alle imprese che effettuano nuovi investimenti a partire dal 1° gennaio e fino al 15 novembre 2024, per l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zes unica.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Sempre in data 22 luglio l'Agenzia Entrate:

  • con la Risoluzione n. 38/E ha istituito il codice tributo “2022” per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute per decadenza dalle agevolazioni fiscali a favore delle imprese che avviano una nuova attività economica nelle Zone economiche speciali (ZES);
  • con la Risoluzione n. 39/E ha istituito il codice tributo “7034” per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES Unica).

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
    La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.

    È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
    È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    - 5% per le start up;
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    Sulla rampa di lancio il credito d’imposta per le zone logistiche semplificate (Zls). 
    Per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati fra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, da utilizzare in compensazione, è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025 in cui sono evidenziate le spese sostenute dall’impresa. 
    Durante questa finestra temporale è possibile anche presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, o effettuare la rinuncia al credito.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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