Con Provvedimento n. 334506 del 26 novembre 2021 l'Agenzia delle Entrate comunica la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dai soggetti operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, ai sensi dell'art. 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto "Rilancio").
Con riferimento al credito relativo al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 64,2944% (95.000.000/147.757.765) dell’importo del credito richiesto.
Nel Provvedimento viene inoltre precisato che, in deroga a quanto previsto nelle istruzioni del quadro RU dei modelli REDDITI 2021, il credito relativo al periodo d’imposta in corso al 10-03-2020 dovrà essere indicato nel quadro RU del modello REDDITI relativo al periodo d’imposta in corso alla data di pubblicazione del provvedimento stesso (26-11-2021).
Il codice tributo da indicare nel modello F24 per l'utilizzo in compensazione il credito d’imposta sarà istituito con successiva Risoluzione.
Ravvedimento speciale da concordato 2025: informativa e liberatoria
Per i soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi di imposta 2024 e 2025, è ora possibile adottare il regime di ravvedimento di cui all’ articolo 2-quater del Decreto Legge n.113 del 2024, convertito dalla Legge n. 143 del 7 ottobre 2024 e modificato dal Decreto Legge 155 del 19 ottobre 2024 (cosiddetto “ravvedimento speciale”).
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
DEDUZIONE NUOVE ASSUNZIONI 2024
Foglio di calcolo per la determinazione della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex art. 4 del D.lgs. 216/2023 e in base alle norme di attuazione previste dal Decreto Ministeriale del 26.06.2024.
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