Con la risposta all'interpello n. 171 del 9 giugno 2020 l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti circa il regime di imponibilità delle borse di studio, riferendosi al caso particolare di una contribuente residente in Svizzera che ha ricevuto una borsa di studio della durata di 18 mesi erogata dal Fondo nazionale svizzero e percepita dal 2019 per attività di ricerca, e che si è trasferita, dall'ottobre dello stesso anno, nel nostro Paese.
L'Istante afferma di aver ricevuto una prima tranche della borsa di studio nel corso del 2019 mentre, la seconda tranche, la riceverà nel corso del 2020. Chiede quindi se quest'ultima tranche debba essere tassata in Italia.
L'Agenzia Entrate, nella risposta all'interpello, chiarisce che, ai sensi dell'art. 20 della convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Svizzera, la borsa di studio percepita da un residente in uno Stato contraente (Svizzera) per soggiornare nell'altro Stato (Italia) non è assoggettata a tassazione in questo altro Stato (Italia) se erogata da un Ente non appartenente a quest'ultimo, ma solo nell'ipotesi in cui il trasferimento in Italia sia avvenuto al fine "di seguire i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale".
Dunque, qualora la contribuente abbia trasferito la propria residenza in Italia al solo scopo di svolgere l'attività di ricerca connessa alla borsa di studio percepita, il compenso che riceverà nell'anno di imposta 2020, come soggetto residente in Italia, non sarà qui assoggettato a tassazione; in caso contrario, la borsa di studio in argomento sarà imponibile in Italia sulla base della regola generale (art. 50, comma 1, lettera c), del TUIR.
Pacchetto software per la gestione delle assegnazioni e cessioni agevolate degli immobili di società e relativa tassazione in capo alla stessa e ai soci.
Gestione, altresì, della estromissione agevolata degli immobili strumentali degli imprenditori individuali.
Per maggiori informazioni vedi le descrizioni relative ai singoli prodotti che compongono il pacchetto.
Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
Tassazione dividendi SRL: analisi di convenienza tra 26% e 'trasparenza': versione Excel
Aggiornato con le tabelle aliquote IRPEF 2025.
La Legge n. 205/2017 (cd. Legge di Bilancio 2018) ha modificato la tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non in regime di impresa, rendendo omogeneo il trattamento delle partecipazioni ‘qualificate’ e ‘non qualificate’, ed assoggettando entrambe ad una ritenuta a titolo di imposta del 26%.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi