Il Garante per la protezione dei dati personali ha dato parere positivo sulla bozza di regolamento che definisce il funzionamento del Programma di rimborso in denaro (il cosiddetto "cashback") per i consumatori che effettuano acquisti con strumenti di pagamento elettronici, a patto, però, che siano adottate precise misure a garanzia dei dati personali di quest'ultimi.
In particolare, i consumatori potranno scegliere di aderire al Programma cashback tramite l'App IO o attraverso banche o società che emettono carte di pagamento. In questo modo i dati anagrafici e gli estremi delle carte di pagamento scelte per partecipare al Programma saranno comunicati alla PagoPA S.p.a., la società incaricata dal MEF della progettazione e della gestione del Sistema informativo cashback.
Ogni volta che la carta di pagamento registrata sarà utilizzata dal consumatore per l'acquisto in negozio, i dati necessari saranno trasmessi dalla società che gestisce la transazione al Sistema cashback. Al termine di ogni semestre, sarà calcolato il rimborso spettante a ciascun consumatore aderente al programma sulla base degli importi dei pagamenti effettuati. Sono inoltre previsti rimborsi speciali, sulla base di una graduatoria, per chi avrà eseguito il maggior numero di transazioni.
Oneri deducibili da cartelle esattoriali rateizzate
Applicativo in MS Office Excel per calcolare la quota annualmente deducibile dei contributi deducibili dal reddito a seguito di pagamento di cartelle esattoriali rateizzate.
Lettera ai clienti per adempimenti IMU, TARI e IVIE 2024
Scade il 17 giugno 2024 (il 16 cade di domenica) il termine per versare il primo acconto di IMU per l’anno di imposta 2024.
Anche per l’anno 2024 ci sono dei casi di esonero dal versamento dell’imposta.
Pacchetto modelli di ricorso contro accertamento per 'operazioni inesistenti'
Secondo il più recente filone giurisprudenziale (Cass. 4.12.2023, n. 35091) la regolarità delle registrazioni contabili e le evidenze documentate dei pagamenti, non sono considerati elementi sufficienti per dimostrare la legittima detrazione dell’IVA o la deduzione di un costo, se l’operazione è qualificata dall’Ufficio come oggettivamente inesistente.
Per i contribuenti raggiunti da atti impositivi aventi per oggetto contestazioni riguardanti l’utilizzazione di fatture per acquisto di beni o prestazioni di servizi riferite asseritamente ad operazioni fittizie, si pone quindi il problema di confutare le presunzioni dell’Amministrazione finanziaria provando in giudizio l’infondatezza dell’atto opposto e dimostrare l’effettività della compravendita, o del servizio eseguito, anche attraverso la produzione di documentazione idonea a provare l’effettiva realizzazione dell’operazione.
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