Approda in Gazzetta Ufficiale il Decreto 24 novembre 2020, n. 156 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con le condizioni e regole di accesso al "Cashback".
Il Decreto, in applicazione dell'articolo 1, commi da 288 a 290, della legge di Bilancio 2020, disciplina le condizioni, i casi, i criteri e le modalità attuative per l'attribuzione di un rimborso in denaro, a favore dell'aderente che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettua acquisti da esercenti, con strumenti di pagamento elettronici.
Come si aderisce
L'adesione al programma è su base volontaria: il soggetto che intende aderire al programma registra nell'APP IO, o negli altri sistemi messi a disposizione, il proprio codice fiscale e gli estremi identificativi di uno o più strumenti di pagamento elettronici dei quali intende avvalersi per effettuare gli acquisti. Qualora il soggetto che intende aderire al programma registri una carta di debito o prepagata abilitata al circuito PagoBancomat, PagoPA S.p.A. ottiene dalla società Bancomat S.p.A. gli estremi identificativi della carta di debito o prepagata in uso al soggetto, mediante il codice fiscale fornito in sede di registrazione dallo stesso.
Al momento della registrazione, il soggetto che intende aderire al programma deve dichiarare di essere maggiorenne e residente in Italia, e di utilizzare gli strumenti di pagamento registrati esclusivamente per acquisti effettuati fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione.
Come avvengono i rimborsi
Agli aderenti al programma è attribuito un rimborso in misura percentuale per ogni transazione regolata con strumenti di pagamento elettronici, determinata con riferimento ai seguenti periodi:
1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021;
1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021;
1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022.
Per ciascun periodo, accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. In tali casi, il rimborso è pari al 10% dell'importo di ogni transazione e si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione. Le transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono fino all'importo di 150 euro.
La quantificazione del rimborso è determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a 1.500 euro in ciascun periodo.
I rimborsi saranno erogati entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo.
Clicca qui per accedere al Decreto.
Abbiamo redatto una schema di lavoro per la ripartizione dei compiti relativi agli incassi e ai pagamenti.
Alle persone fisiche che hanno investito somme nel capitale di startup innovative è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 30% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 1.000.000 euro annui. In alternativa, per gli investimenti effettuati dal 19.5.2020 e fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, è riconosciuta una detrazione IRPEF del 50% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 100.000 euro.
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
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