Come previsto dall'articolo 2-quinquies del Decreto "Cessioni" (Dl n. 11/2023) i contribuenti che intendevano avvalersi dell’opzione di cessione o sconto in fattura da Superbonus o altri bonus edilizi e che non hanno presentato, entro il termine del 31 marzo 2023, la relativa comunicazione in quanto, a tale data, non risultava ancora concluso il contratto di cessione del credito con uno dei soggetti qualificati, entro il prossimo 30 novembre potranno ricorrere all'istituto della remissione in bonis.
Il contribuente è tenuto a versare un importo pari a 250,00 euro per ciascuna comunicazione di cessione del credito non effettuata nel termine del 31 marzo 2023.
Come chiarito nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 7 settembre 2023, qualora il contribuente abbia inviato diverse comunicazioni di cessione del credito oltre il termine del 31 marzo 2023 versando un unico importo di 250 euro, in luogo del versamento di 250 euro per ciascuna comunicazione tardiva, per perfezionare la remissione in bonis potrà provvedere al versamento delle ulteriori somme dovute anche successivamente alla presentazione delle comunicazioni, purché lo stesso avvenga entro la data del 30 novembre 2023.
Crediti d’imposta Zes 2025: certificazione professionista incaricato della revisione legale
Sulla rampa di lancio le istanze per l’accesso al tax credit per il Mezzogiorno che premia gli investimenti del 2025.
La prima comunicazione deve essere inviata, direttamente dal contribuente o da un intermediario autorizzato alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, dal 31 marzo al 30 maggio 2025.
Pacchetto di software in versione Cloud per la determinazione dei crediti d’imposta relativi alle spese per “Ricerca e Sviluppo”, “Innovazione Tecnologica” e “Design e Innovazione Estetica” sostenute nell’anno 2024.
Il pacchetto è disponibile anche in versione Excel.
Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.
In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
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