Venerdì 14 ottobre 2022

Cessione bonus edilizi: istruzioni per avvalersi della "remissione in bonis"

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con Risoluzione n. 58/E dell'11 ottobre 2022 l'Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis (art. 2, comma 1, Dl n. 16/2012) in caso di ritardo della comunicazione dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, come previsto dalla Circolare n. 33/2022.
 
Il versamento della sanzione, spiegano le Entrate, deve essere effettuato con modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo "8114", denominato "Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS".
Nel modello F24 ELIDE deve essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo "10", denominato "cessionario/fornitore".


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

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