Giovedì 14 luglio 2022

Cessione crediti d'imposta "energetici": 7 i codici tributo per l'utilizzo in compensazione

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con Risoluzione n. 38/E del 12 luglio 2022 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo che gli acquirenti dei crediti d'imposta ceduti dalle imprese (a cui erano stati riconosciuti al fine di compensare parzialmente il maggior onere sostenuto da loro sostenuto per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante) potranno utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Si tratta, in particolare, dei seguenti codici tributo:

  • “7720”, “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”;
  • “7721”, “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”;
  • “7722”, “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – art. 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”;
  • “7723”, “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”;
  • “7724”, “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”;
  • “7725”, “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”;
  • “7726”, “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – art. 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.

Ricordiamo che, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 30 giugno scorso sono state definite le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta in parola.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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