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Mercoledì 13 maggio 2020

Cessione dei crediti d'imposta "ecobonus" e "sismabonus": nuovi chiarimenti dalle Entrate

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con la Risposta n. 126 dell'8 maggio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito in merito alla corretta modalità di cessione dei crediti d'imposta "ecobonus" e "sismabonus" acquisiti a seguito dell'esecuzione di lavori per i condomini.

Il quesito posto all'Agenzia ha riguardato, in particolare, una società che ha stipulato due contratti con i condomini: con il primo fornisce energia, progetta e realizza interventi strutturali e dell'involucro edilizio degli edifici che comportano un miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia, e con il secondo realizza interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico su parti comuni di edifici condominiali.

Nella risposta le Entrate chiariscono che è possibile cedere il credito d'imposta ricevuto anche parzialmente in favore di soggetti diversi (eventualmente mantenendone per sé una parte), anche in tempi diversi e dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito (o parte di esse), che naturalmente non saranno cedibili.
Inoltre, è possibile anche cedere le rate del credito che non sono ancora utilizzabili in compensazione, fermo restando che il cessionario (ovvero i cessionari, in caso di cessioni parziali in favore di soggetti diversi) utilizzerà in compensazione i crediti ricevuti secondo l'originaria dislocazione temporale delle rate maturate in capo al cedente.
Resta fermo, chiarisce infine l'Agezia Entrate, che il cessionario della società istante (ovvero i diversi cessionari, in caso di cessione parziale del credito a soggetti diversi) non potrà ulteriormente cedere il credito a soggetti terzi.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

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