Lunedì 6 dicembre 2021

Cessione dei crediti: la procedura di sospensione prevista dal Decreto Antifrodi

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Gli articoli 121 e 122 del Decreto Rilancio hanno previsto la possibilità di optare, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione spettante o del credito d’imposta:

  • per la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari;
  • per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto. 

Con lo scopo di contrastare le frodi in materia di cessione dei crediti il DL n. 157/2021 (cd. Decreto "Antifrodi") ha introdotto il nuovo articolo 122-bis del DL n. 34/2020, che prevede che l'Agenzia delle Entrate possa sospendere, fino a 30 giorni, le comunicazioni delle cessioni dei crediti, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate ai sensi dei richiamati articoli, connotate da profili di rischio.

Con il Provvedimento del 1 dicembre 2021 vengono definiti i criteri e le modalità per la sospensione delle suddette comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate.
In particolare, sono individuati i profili di rischio da considerare ai fini del controllo preventivo delle comunicazioni e sono disciplinate le modalità di sospensione e di annullamento delle comunicazioni stesse.

Cosa succede a seguito della sospensione
Qualora, all'esito del controllo, i rischi risultino confermati, la comunicazione è annullata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che l’ha trasmessa. 
Invece, nel caso in cui detti rischi non risultino confermati, oppure sia trascorso il periodo di sospensione di 30 giorni, la comunicazione produce gli effetti previsti.

Clicca qui per leggere il Provvedimento.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

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    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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