Lunedì 6 maggio 2024

CFC: definite le regole per optare per il regime sostitutivo

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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L’articolo 3 del Dl n. 209/2023, attuativo della delega fiscale, ha modificato la disciplina CFC (il regime disciplinato dall’articolo 167 del TUIR) prevedendo, nell’ottica di semplificare la verifica dei requisiti per l’accesso al trattamento speciale, l’introduzione di un regime opzionale di tassazione alternativa, evitando il raffronto tra il livello di tassazione effettiva estera e quello di tassazione virtuale interna.
L’opzione ha durata di tre anni a partire dal periodo in cui è stata espressa l’adesione ed è irrevocabile. Al termine del triennio, essa si intende tacitamente rinnovata salvo revoca.

L’agevolazione consiste in un’imposta sostitutiva pari al 15% dell’utile contabile netto dell’esercizio di ciascuna controllata, calcolato senza tenere conto delle imposte che hanno concorso a determinare tale valore, la svalutazione degli attivi e gli accantonamenti a fondi rischi.

Nel Provvedimento del 30 aprile l'Agenzia delle Entrate definisce:

  • l'ambito di applicazione;
  • le modalità di esercizio, revoca e cessazione dell'efficacia dell’opzione;
  • la determinazione dell'utile contabile netto e liquidazione dell'imposta;
  • gli utili delle controllate assoggettati a imposta sostitutiva;
  • gli effetti sul monitoraggio dei valori fiscali.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).

    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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