Giovedì 17 febbraio 2022

Cfp non spettante imprese turistiche: 3 codici tributo per la restituzione spontanea

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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L’articolo 182, comma 1 del Decreto Rilancio ha istituito un contributo a fondo perduto in favore delle imprese turistico-ricettive in difficoltà a causa della pandemia da Covid-19.
Con Risoluzione n.7/E del 14 febbraio l'Agenzia delle Entrate ha istituito tre codici tributo per la restituzione spontanea,  tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo a fondo perduto non spettante, con interessi e sanzioni.

Si tratta, in particolare, dei seguenti codici:

  • “8140” denominato “Contributo a fondo perduto per imprese turistico-ricettive – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 6, c. 3, DM 24 agosto 2021, prot. n. SG/243”
  • “8141” denominato “Contributo a fondo perduto per imprese turistico-ricettive – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 6, c. 3, DM 24 agosto 2021, prot. n. SG/243”
  • “8142” denominato “Contributo a fondo perduto per imprese turistico-ricettive – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 6, c. 3, DM 24 agosto 2021, prot. n. SG/243”

da esporre, in sede di compilazione del modello F24 Elide, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
    • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
    • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
    • nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8140, 8141 oppure 8142);
    • nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”;
    • nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    Durante questa finestra temporale è possibile anche presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, o effettuare la rinuncia al credito.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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