Mercoledì 6 marzo 2024

Comunicazione cessioni crediti bonus edilizi: aggiornati software e specifiche tecniche

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli aggiornamenti del software e delle specifiche tecniche per la comunicazione telematica delle opzioni per la prima cessione del credito o lo sconto in fattura relative ai bonus edilizi (spese anno 2024).

Si tratta, in particolare:

  • delle specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica;
  • del software Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus, che permette la compilazione della Comunicazione degli interventi relativi sia alle singole unità immobiliari che alle parti comuni degli edifici e permette la creazione del relativo file da inviare telematicamente.
    Il software, che può essere usato dai singoli beneficiari, dagli amministratori di condominio e dagli intermediari, è stato aggiornato in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle suddette specifiche tecniche.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    Sulla rampa di lancio le istanze per l’accesso al tax credit per il Mezzogiorno che premia gli investimenti del 2025.
    La prima comunicazione deve essere inviata, direttamente dal contribuente o da un intermediario autorizzato alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, dal 31 marzo al 30 maggio 2025.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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    a cura di: AteneoWeb Cloud 3
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    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.

    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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