Lunedì 9 maggio 2022

Comunicazioni opzioni bonus edilizi errate: dal 9 al 13 maggio le correzioni

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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L’articolo 10-quater del Dl n. 4/2022 (Decreto "Sostegni-ter") ha previsto che, per le spese sostenute nel 2021, oltre che per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, le comunicazioni per l'esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, dovevano essere trasmesse all'Agenzia delle entrate entro il 29 aprile 2022.

A seguito di alcune segnalazioni da parte di contribuenti, professionisti e associazioni di categoria, che anche causa delle evoluzioni normative intervenute, hanno visto scartate numerose comunicazioni trasmesse entro la scadenza del 29 aprile 2022, l'Agenzia, con la Risoluzione n. 21/E del 5 maggio 2022, ha chiarito che,  dal 9 al 13 maggio 2022 sarà possibile:

  • inviare comunicazioni sostitutive e annullamenti di comunicazioni trasmesse e accolte dal 1° al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate, in base al tipo di intervento) e le spese del 2021;
  • ritrasmettere comunicazioni scartate dal 25 al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e le spese del 2021, a parità di codice fiscale del beneficiario (condominio o beneficiario dell’intervento sulla singola unità immobiliare) e anno della spesa.

Entro il 13 maggio 2022 dovranno invece essere inderogabilmente inviate comunicazioni sostitutive o annullamenti di comunicazioni trasmesse dal 9 al 13 maggio 2022.

I crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle rate residue delle spese del 2020 e alle spese del 2021, correttamente ricevute dal 1° al 29 aprile 2022 e dal 9 al 13 maggio 2022 (per quest’ultimo periodo, solo se si tratta di comunicazioni sostitutive o ritrasmissione di scarti), saranno caricati entro il 17 maggio 2022 sulla Piattaforma accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, a beneficio dei fornitori e dei primi cessionari, applicando le disposizioni vigenti per le comunicazioni ricevute nel mese di aprile 2022. 
Entro il 10 maggio, sulla stessa Piattaforma, saranno caricati i crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle spese 2022, correttamente ricevute nel mese di aprile 2022.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

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    Propone inoltre la compilazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dei principali righi del quadro RU.

    Note tecniche:
    Sarà a breve aggiornata anche la versione in cloud, utilizzabile online con un qualsiasi browser, anche da smartphone o tablet, senza necessità di installazione, software di terze parti.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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