L’articolo 2-quater del Dl Omnibus (Dl n. 113/2024), convertito con modificazioni dalla legge n. 143/2024, consente ai soggetti che hanno applicato gli ISA e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale, di adottare il regime di “ravvedimento” versando le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, e dell'Irap.
L'opzione del ravvedimento può essere esercitata entro il 31 marzo 2025, tramite presentazione del modello F24 corrispondente al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive, ed utilizzando i codici tributo appositamente istituiti con Risoluzione n. 50/E del 17 ottobre 2024.
Con la recente Risoluzione n. 1/E del 9 gennaio l'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sulle modalità di compilazione del modello F24 nel caso in cui il ravvedimento si riferisca a società o associazioni (articoli 5, 115 e 116 del Tuir).
Versamento delle imposte sostitutive soci e associati
Relativamente al versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati, per la quota di rispettiva competenza, in sede di compilazione del modello F24, nella sezione “Contribuente” vanno riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato.
Nell campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” deve essere indicato il codice fiscale della società o associazione unitamente al codice “73” - “Contribuente – Società”, da riportare nel campo “codice identificativo”.
Restano validi, viene chiarito nella risoluzione, i versamenti effettuati senza l'indicazione del codice fiscale della società o associazione nel predetto campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” e del codice identificativo “73”.
Versamento delle imposte sostitutive società o associazioni
Per il versamento eseguito dalla società o associazione, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo “4075”, indipendentemente dalla compagine sociale.
Il versamento dovrà riferirsi all’intero ammontare dell’imposta dovuta relativo alla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale.
Il versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irap deve essere eseguito dalla società o associazione con il codice tributo “4076”.
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In sede di conversione del D.L. n. 113/2024 (cd. “Decreto Omnibus”) è stata prevista la possibilità, per i soli contribuenti ISA che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale, di definire in via agevolata i periodi d’imposta dal 2018 al 2022.
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