Venerdì 6 dicembre 2024

Concorsi pronostici sportivi e ippica: nuovi codici tributo per il versamento tramite F24 accise

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con Risoluzione n. 58/E del 5 dicembre l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, delle somme dovute dai concessionari del settore dei giochi relative ai saldi per i concorsi pronostici sportivi, per l’ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici, nonché per l’ippica d’agenzia.

Si tratta di 9 codici tributo, che elenchiamo di seguito:

  • “5506” denominato “Saldo concorsi pronostici sportivi”;
  • “5507” denominato “Sanzione per tardivo versamento del Saldo concorsi pronostici sportivi”;
  • “5508” denominato “Interessi per tardivo versamento del Saldo concorsi pronostici sportivi”;
  • “5509” denominato “Saldo ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici”;
  • “5510” denominato “Sanzione per tardivo versamento del Saldo ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici”;
  • “5511” denominato “Interessi per tardivo versamento del Saldo ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici”;
  • “5512” denominato “Saldo ippica d’agenzia”;
  • “5513” denominato “Sanzione per tardivo versamento del Saldo ippica d’agenzia”;
  • “5514” denominato “Interessi per tardivo versamento del Saldo ippica d’agenzia”.

In fase di compilazione del modello F24 Accise, devono essere posizionati in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando, nel campo:

  • “ente”, la lettera “M”
  • “provincia”, nessun valore
  • “codice identificativo”, il codice concessione (Tipo controllo 3 – ad esempio 123456)
  • “rateazione”, nessun valore
  • “mese”, il mese di riferimento per il quale si effettua il pagamento, nel formato “MM”
  • “anno di riferimento”, l’anno di rifermento per il quale si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”
  • “codice atto”, nessun valore
  • “codice ufficio”, nessun valore.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    - il secondo documento tratta della possibilità (decreto legge n. 146 del 2021) di utilizzare il regime forfettario dei contribuenti minimi (art. 5 comma 15-quinquies del decreto legge n. 146 del 2021) per le operazioni rilevanti ai fini Iva svolte dalle organizzazioni di volontariato (Odv) e dalle associazioni di promozione sociale (Aps).

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    La circolare Inail del 27 ottobre 2023 n. 46 indica anche quali sono i soggetti non tutelati.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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