Con Provvedimento dell'8 novembre 2021 l'Agenzia delle Entrate definisce regole, modalità e termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1-ter del Decreto "Sostegni" (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) in favore degli operatori economici che, pur non avendo registrato nel 2020 un calo del fatturato di almeno il 30% sul 2019, sono in possesso degli altri requisiti indicati all'articolo 1 del suddetto decreto, tra cui il limite dei ricavi non superiori a 10 milioni di euro.
Il contributo, che non può superare i 1.000 euro, spetta ai titolari di reddito di impresa che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e la cui attività è iniziata nel corso del 2019, come risultante dal registro imprese presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura.
La domanda deve essere predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle entrate, dal 9 novembre al 9 dicembre 2021, e può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario.
Il soggetto richiedente può scegliere se ottenere il valore totale del contributo come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato oppure come credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.
FLAT TAX FORFETTARI 2025, test di convenienza (versione Excel)
Programma in Excel che stima in modo semplice, ma senza sacrificare la precisione dei risultati, il diverso trattamento fiscale previsto tra il regime ordinario e il regime forfettario (ex L. 190/2014) applicabile a tutte le persone fisiche, imprese o professionisti, con ricavi o compensi fino a 85.000 euro con due aliquote, a seconda che l’attività sia una "start up” o meno.
In particolare:
- 5% per le start up;
- 15% per gli altri soggetti
Credito d’imposta per le Zls (Zone Logistiche Semplificate): domande dal 12 dicembre 2024
Sulla rampa di lancio il credito d’imposta per le zone logistiche semplificate (Zls).
Per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati fra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, da utilizzare in compensazione, è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025 in cui sono evidenziate le spese sostenute dall’impresa.
Durante questa finestra temporale è possibile anche presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, o effettuare la rinuncia al credito.
CHECK-LIST Credito d’imposta Zes unica agricoltura. Con certificazione del professionista revisore
Al via la presentazione del modello di comunicazione per il credito d’imposta Zes unica agricoltura. La finestra temporale per l’invio della comunicazione va dal 20 novembre al 17 gennaio 2025.
Le imprese interessate sono quelle che operano nel settore agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura nella finestra temporale che va da.
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