L'articolo 1-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto "Sostegni") riconosce un contributo a fondo perduto, nella misura massima di 1.000 euro, ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA nel corso del 2018 e avviato l'attività nel corso del 2019, e che hanno conseguito ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 10 milioni di euro ma non hanno avuto accesso al contributo previsto dall'art. 1 del Decreto "Sostegni" per non aver registrato nel 2020 un calo del fatturato di almeno il 30% sul 2019.
Con Provvedimento del 17 dicembre 2021 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, considerato che l'importo complessivo dei contributi richiesti è stato inferiore alle risorse finanziarie disponibili, alle start-up che hanno presentato richiesta dei fondi a sostegno dei contribuenti colpiti dall'emergenza Covid- 19 sarà riconosciuto l'intero ammontare del contributo. A ciascun beneficiario spetterà dunque il 100% dell'importo risultante dall'ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia, e che abbia superato i controlli dell'Agenzia Entrate.
Con successiva Risoluzione n. 75/E del 20 dicembre l'Agenzia ha quindi istituito il seguente codice tributo per l'utilizzo del contributo a fondo perduto in compensazione, tramite modello F24, per i contribuenti che hanno scelto tale modalità di fruizione:
Calcolo compenso lordo lavoro autonomo 2025
Il software consente di determinare il compenso lordo da corrispondere ad un lavoratore autonomo in base al regime di determinazione delle imposte adottato (Ordinario, Forfetario “Start Up”, Forfetario, Imprenditoria Giovanile), in modo che lo stesso possa percepire, una volta determinate le imposte Irpef/sostitutive, addizionali regionale e comunale (se dovute), Irap (se dovuta) e i contributi previdenziali, un importo netto prestabilito.
Ravvedimento speciale da concordato 2025: informativa e liberatoria
Per i soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi di imposta 2024 e 2025, è ora possibile adottare il regime di ravvedimento di cui all’ articolo 2-quater del Decreto Legge n.113 del 2024, convertito dalla Legge n. 143 del 7 ottobre 2024 e modificato dal Decreto Legge 155 del 19 ottobre 2024 (cosiddetto “ravvedimento speciale”).
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
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