L'articolo 1-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto "Sostegni") riconosce un contributo a fondo perduto, nella misura massima di 1.000 euro, ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA nel corso del 2018 e avviato l'attività nel corso del 2019, e che hanno conseguito ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 10 milioni di euro ma non hanno avuto accesso al contributo previsto dall'art. 1 del Decreto "Sostegni" per non aver registrato nel 2020 un calo del fatturato di almeno il 30% sul 2019.
Con Provvedimento del 17 dicembre 2021 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, considerato che l'importo complessivo dei contributi richiesti è stato inferiore alle risorse finanziarie disponibili, alle start-up che hanno presentato richiesta dei fondi a sostegno dei contribuenti colpiti dall'emergenza Covid- 19 sarà riconosciuto l'intero ammontare del contributo. A ciascun beneficiario spetterà dunque il 100% dell'importo risultante dall'ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia, e che abbia superato i controlli dell'Agenzia Entrate.
Con successiva Risoluzione n. 75/E del 20 dicembre l'Agenzia ha quindi istituito il seguente codice tributo per l'utilizzo del contributo a fondo perduto in compensazione, tramite modello F24, per i contribuenti che hanno scelto tale modalità di fruizione:
FLAT TAX FORFETTARI 2025, test di convenienza (versione Excel)
Programma in Excel che stima in modo semplice, ma senza sacrificare la precisione dei risultati, il diverso trattamento fiscale previsto tra il regime ordinario e il regime forfettario (ex L. 190/2014) applicabile a tutte le persone fisiche, imprese o professionisti, con ricavi o compensi fino a 85.000 euro con due aliquote, a seconda che l’attività sia una "start up” o meno.
In particolare:
- 5% per le start up;
- 15% per gli altri soggetti
Credito d’imposta per le Zls (Zone Logistiche Semplificate): domande dal 12 dicembre 2024
Sulla rampa di lancio il credito d’imposta per le zone logistiche semplificate (Zls).
Per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati fra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, da utilizzare in compensazione, è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025 in cui sono evidenziate le spese sostenute dall’impresa.
Durante questa finestra temporale è possibile anche presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, o effettuare la rinuncia al credito.
CHECK-LIST Credito d’imposta Zes unica agricoltura. Con certificazione del professionista revisore
Al via la presentazione del modello di comunicazione per il credito d’imposta Zes unica agricoltura. La finestra temporale per l’invio della comunicazione va dal 20 novembre al 17 gennaio 2025.
Le imprese interessate sono quelle che operano nel settore agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura nella finestra temporale che va da.
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