L’articolo 37 del decreto "Ucraina" ha introdotto un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, a carico dei soggetti che producono energia elettrica o gas metano o che estraggono gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e di quelli che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per imprese e consumatori.
Con Provvedimento del 17 giugno l'Agenzia ha definito adempimenti e modalità di versamento del contributo e, con successiva Risoluzione n. 29/E del 20 giugno, ha istituito i codici tributo da inserire nel modello F24.
Ad integrazione delle indicazioni fornite nei documenti sopra citati, l'Agenzia Entrate ha pubblicato delle FAQ sul tema, rispondendo alle domande più frequenti.
In una di queste viene specificato che il contributo straordinario è applicabile a tutti i soggetti, stabiliti o meno in Italia, che – anche in via residuale, e non solo come attività principale – esercitano nel territorio italiano le attività riconducibili, in linea di massima, ai seguenti codici ATECO:
06.20.00 Estrazione di gas naturale;
19.20.10 Raffinerie di petrolio
19.20.20 Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica);
19.20.30 Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento;
19.20.90 Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati;
35.11.00 Produzione di energia elettrica;
35.14.00 Commercio di energia elettrica;
35.21.00 Produzione di gas;
35.23.00 Commercio di gas distribuito mediante condotte;
46.71.00 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento;
47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione.
Non sono, invece, obbligati al pagamento del contributo straordinario i soggetti che svolgono attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.
Credito d’imposta per le Zls (Zone Logistiche Semplificate): domande dal 12 dicembre 2024
Sulla rampa di lancio il credito d’imposta per le zone logistiche semplificate (Zls).
Per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati fra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, da utilizzare in compensazione, è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025 in cui sono evidenziate le spese sostenute dall’impresa.
Durante questa finestra temporale è possibile anche presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, o effettuare la rinuncia al credito.
CHECK-LIST Credito d’imposta Zes unica agricoltura. Con certificazione del professionista revisore
Al via la presentazione del modello di comunicazione per il credito d’imposta Zes unica agricoltura. La finestra temporale per l’invio della comunicazione va dal 20 novembre al 17 gennaio 2025.
Le imprese interessate sono quelle che operano nel settore agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura nella finestra temporale che va da.
Calcolo Compenso Curatore Fallimentare e nelle procedure di concordato preventivo
Foglio di calcolo in Excel per il calcolo automatico del compenso (o dell'acconto) del Curatore Fallimentare in base al Decreto 25 gennaio 2012, n. 30.
Prevede anche la gestione del compenso per l'esercizio provvisorio.
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