L’articolo 37 del decreto "Ucraina" ha introdotto un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, a carico dei soggetti che producono energia elettrica o gas metano o che estraggono gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e di quelli che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per imprese e consumatori.
Con Provvedimento del 17 giugno l'Agenzia ha definito adempimenti e modalità di versamento del contributo e, con successiva Risoluzione n. 29/E del 20 giugno, ha istituito i codici tributo da inserire nel modello F24.
Ad integrazione delle indicazioni fornite nei documenti sopra citati, l'Agenzia Entrate ha pubblicato delle FAQ sul tema, rispondendo alle domande più frequenti.
In una di queste viene specificato che il contributo straordinario è applicabile a tutti i soggetti, stabiliti o meno in Italia, che – anche in via residuale, e non solo come attività principale – esercitano nel territorio italiano le attività riconducibili, in linea di massima, ai seguenti codici ATECO:
06.20.00 Estrazione di gas naturale;
19.20.10 Raffinerie di petrolio
19.20.20 Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica);
19.20.30 Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento;
19.20.90 Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati;
35.11.00 Produzione di energia elettrica;
35.14.00 Commercio di energia elettrica;
35.21.00 Produzione di gas;
35.23.00 Commercio di gas distribuito mediante condotte;
46.71.00 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento;
47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione.
Non sono, invece, obbligati al pagamento del contributo straordinario i soggetti che svolgono attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.
Ravvedimento speciale da concordato 2025: informativa e liberatoria
Per i soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi di imposta 2024 e 2025, è ora possibile adottare il regime di ravvedimento di cui all’ articolo 2-quater del Decreto Legge n.113 del 2024, convertito dalla Legge n. 143 del 7 ottobre 2024 e modificato dal Decreto Legge 155 del 19 ottobre 2024 (cosiddetto “ravvedimento speciale”).
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
DEDUZIONE NUOVE ASSUNZIONI 2024
Foglio di calcolo per la determinazione della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex art. 4 del D.lgs. 216/2023 e in base alle norme di attuazione previste dal Decreto Ministeriale del 26.06.2024.
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