Questi impatti negativi, spiega Assonime, non generano effetti nei processi di valutazione, inclusi quelli di impairment test dei valori iscritti in bilancio al 31 dicembre 2019. Sono quindi da considerare fatti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio che non comportano una rettifica dei conti del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.
Quando tali eventi siano considerati rilevanti, si devono dare adeguate informazioni in nota integrativa, che potranno essere solo o prevalentemente di natura qualitativa, considerata l'estrema difficoltà, nelle presenti condizioni di incertezza, di poter fornire anche una stima quantitativa attendibile degli effetti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.
Gli elementi di incertezza, continua Assonime, condizionano anche la valutazione degli amministratori in merito agli effetti sulla continuità aziendale derivanti dalla diffusione del contagio COVID-19 alla luce del possibile peggioramento delle condizioni economiche.
In considerazione di queste difficoltà, il decreto-legge n. 23/2020 ha introdotto una regola speciale al fine di valutare la sussistenza della continuità aziendale relativa ai bilanci d'esercizio delle società OIC adopter chiusi entro il 23 febbraio 2020.
Nell'ambito delle valutazioni operate sia ai fini dell'informativa di bilancio sia ai fini della verifica del principio di continuità aziendale, gli amministratori devono considerare anche le iniziative adottate dalle autorità nazionali e internazionali per fronteggiare la crisi sanitaria e gli impatti economici che ne possono derivare.
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