Martedì 17 maggio 2022

Crediti d'imposta energia elettrica: primi chiarimenti dall'Agenzia Entrate

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con Circolare n. 13 del 13 maggio 2022 l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti in merito ai crediti d'imposta per l’acquisto di energia elettrica relativi al primo e al secondo trimestre 2022, per imprese energivore e non energivore, previsti dai decreti legge "Sostegni-ter" e dai decreti "Energia" e "Ucraina", emanati con lo scopo di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale, dovuti anche alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina.

In riferimento agli articoli 9 e 3, comma 3, del Dl n. 21/2022 (decreto “Ucraina”), che disciplinano la cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per le imprese energivore e non energivore, l'Agenzia precisa che detti crediti, utilizzabili entro il 31 dicembre 2022, sono cedibili solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

Con riferimento al Superbonus e ai Bonus diversi dal Superbonus è fatta salva, chiariscono ancora le Entrate, la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di:

  • banche e intermediari finanziari iscritti all’albo;
  • società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo;
  • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

La circostanza che il legislatore abbia precisato che i crediti sono cedibili "solo per intero" implica che l’utilizzo parziale di ciascun credito in compensazione tramite modello F24 impedisca la cessione della quota non utilizzata.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
    È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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