Venerdì 3 settembre 2021

Credito d'imposta beni strumentali: la "dicitura in fattura" nel caso del leasing

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Il credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (INDUSTRIA 4.0) è riconosciuto anche per gli investimenti effettuati tramite contratto di leasing (locazione finanziaria).

L’Amministrazione finanziaria ha chiarito con la risposta n. 439/2020 con riferimento al credito di imposta di cui alla legge n. 160/2020 che la mancata indicazione della norma agevolativa in fattura comporta la revoca del beneficio. Ha tuttavia precisato la possibilità di regolarizzare i documenti già emessi (privi del riferimento citato) entro la data in cui sono avviate attività di controllo.

Poiché secondo la suddetta risposta la predetta regolarizzazione, in ipotesi di acquisizione dei beni in leasing, deve essere operata da parte dell’impresa beneficiaria, si è ritenuto che la predetta indicazione (da integrare ove mancante) debba esser riportata nelle fatture relative ai canoni di leasing emesse dalla società di leasing all’impresa che intende beneficiare del credito d’imposta.

Infine, poiché il comma 195, dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, dispone che “Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolatidevono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194…” si rende opportuno riportare la dicitura anche sul contratto di leasing.


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    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per gli imprenditori individuali, di estromettere gli immobili strumentali.

    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il  valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni esclusi dal patrimonio dell’impresa, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
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    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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