E' stato pubblicato il Decreto Interministeriale, emanato dal Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con le modalità per la fruizione del Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator (art. 4 del DL n. 153/2021), con particolare riferimento:
a) ai soggetti ammessi a beneficiare dell’incentivo, alle tipologie di interventi ammessi, alle soglie massime di spesa ammissibile, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell’effettività delle spese sostenute;
b) alle procedure per l’ammissione delle spese al credito d’imposta, per il suo riconoscimento e utilizzo;
c) alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dell’incentivo;
d) alle modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa ed il raggiungimento degli obiettivi relativi alla misura 4.2 M1C3 del PNRR.
Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, è riconosciuto alle agenzie di viaggio e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, devono risultare regolarmente iscritti al registro delle imprese.
Tutte le informazioni nel Decreto Interministeriale.
Guida al regime forfettario 2025
Manuale interattivo sul regime agevolato di cui alla legge 190/2014. Nuova versione aggiornata al 10 gennaio 2025.
Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
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