Venerdì 25 febbraio 2022

Credito d'imposta e cfp per imprese turistiche: indicazioni per l'accesso alla piattaforma

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con l'Avviso n. 2615/22 del 18 febbraio il Ministero del Turismo, indica le modalità applicative per l'accesso alla piattaforma online per l'erogazione del Credito d'imposta e del Contributo a fondo perduto per le imprese turistiche.

In particolare, la domanda può essere compilata e presentata dalle ore 12:00 del giorno 28 febbraio 2022 alle ore 17:00 del giorno 30 marzo 2022 con le seguenti modalità:

  • accesso tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d'identità elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS) all'apposita procedura on line;
  • inserimento delle informazioni richieste per la compilazione della domanda;
  • caricamento del modulo di domanda di agevolazione, debitamente compilato e digitalmente sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente e dei relativi allegati;
  • invio della domanda;
  • rilascio da parte della piattaforma on line dell'attestazione di avvenuta presentazione della domanda, recante il giorno e l'orario di acquisizione della medesima e il suo codice identificativo.

Il Ministero, con successiva notizia pubblicata sul proprio sito internet, fornisce i link per l'accesso alla piattaforma IFT/Invitalia per la presentazione delle istanze di incentivo (fondo perduto e credito d'imposta) ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 152/2021.

Ricordiamo, in breve, le due forme di incentivo rivolte ad alberghi, agriturismi, strutture ricettive all'aria aperta, imprese del comparto turistico/ricreativo/fieristico e congressuale, stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici, parchi tematici, inclusi quelli acquatici e faunistici:

  • Credito d'imposta fino all'80% delle spese ammissibili, utilizzabile solo in compensazione dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, e comunque entro il 31 dicembre 2025. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, a soggetti terzi (banche e altri intermediari finanziari);
  • Contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili, per un importo massimo di 40.000 euro. Il contributo viene erogato con bonifico bancario in un'unica soluzione, a conclusione degli interventi. È tuttavia possibile ottenere un anticipo fino al 30% dell'importo totale.

A questo indirizzo le FAQ predisposte dal Ministero del Turismo.


Fonte: https://www.ministeroturismo.gov.it
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    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.

    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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