Con la Risoluzione n. 19/E del 22 aprile l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.
Il credito d'imposta, pari al 10% della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, è stato istituito nel 2020 dal Dl “Rilancio” per le spese 2019 ed esteso poi a quelle 2020 dal decreto “Sostegni-bis”.
Lo scorso 27 aprile 2022 il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha pubblicato due provvedimenti con i quali ha approvato gli elenchi dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, per gli anni 2020 e 2021.
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.
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Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.
In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
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