Martedì 9 giugno 2020

Credito d'imposta per i servizi digitali: art. 190 del Decreto Rilancio

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Al fine di sostenere l'offerta informativa online in coincidenza con l'emergenza sanitaria l'Art. 190 del Decreto "Rilancio" ha previsto il riconoscimento, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, di un credito d'imposta pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.
Il credito d'imposta è riconosciuto entro il limite di 8 milioni di euro per l'anno 2020, ed è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

L'agevolazione è concessa a ciascuna impresa previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del Tuir, e l'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione, che deve essere effettuata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero da coloro che esercitano la revisione legale dei conti.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, che deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dello stesso. Lo stesso modello F24 è scartato anche qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.

Modalità, contenuti, documentazione richiesta e termini per la presentazione della domanda di accesso al credito d'imposta saranno stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto "Rilancio".


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