È stato adottato, il 25 marzo 2021, il decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria che approva l’elenco dei soggetti ammessi a fruire del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2020.
Per la generalità dei soggetti ammessi, il credito d’imposta può essere fruito mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia Entrate, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento e del relativo elenco allegato sul sito Internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri: www.informazioneeditoria.gov.it e sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.it.
Per i soggetti ammessi alla fruizione di un credito superiore ad Euro 150.000,00, fatta salva l’ipotesi che il soggetto abbia dichiarato di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste) il credito d’imposta può essere fruito, mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia Entrate, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione che sarà trasmessa a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, in esito alla procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, e quindi dopo il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del sopracitato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
La disciplina del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari prevede che l’effettuazione delle spese relative agli investimenti pubblicitari incrementali deve risultare da un’apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità rispetto alle dichiarazioni fiscali ovvero da coloro che esercitano la revisione legale dei conti (articolo 4, comma 2, Dpcm 16 maggio 2018, n. 90).
Per il rilascio dell’attestazione non esiste alcun modello specifico; per agevolare il lavoro del Professionista abbiamo predisposto modelli:
- di incarico professionale per la redazione dell’attestazione
- di ulteriori dichiarazioni del cliente a corredo dell’incarico
- di attestazione del Professionista
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