Martedì 30 aprile 2024

Dal 1° maggio nuova procedura identificazione merci ai fini Iva

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con Avviso del 23 aprile l'Agenzia delle dogane e dei monopoli informa che dal prossimo 1° maggio saranno operative le nuove modalità di presentazione delle istanze di accertamento tecnico finalizzato alla definizione dell’aliquota IVA delle merci, da parte dell'Agenzia delle Entrate, come previsto dalla Circolare 32/E del 2010. 

Le istanze, corredate dal documento di identità del soggetto richiedente, dovranno essere trasmesse all’indirizzo PEC dir.dogane@pec.adm.gov.it utilizzando il nuovo modello

I richiedenti l'accertamento tecnico dovranno compilare il modello in tutti i campi richiesti, fornendo una descrizione dettagliata della merce e allegando eventuali schede tecniche, foto, analisi chimiche e campioni.

Non saranno ritenute ammissibili le istanze pervenute in modalità differenti rispetto a quelle indicate.


Fonte: https://www.adm.gov.it
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    Per i soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi di imposta 2024 e 2025, è ora possibile adottare il regime di ravvedimento di cui all’ articolo 2-quater del Decreto Legge n.113 del 2024, convertito dalla Legge n. 143 del 7 ottobre 2024 e modificato dal Decreto Legge 155 del 19 ottobre 2024 (cosiddetto “ravvedimento speciale”).

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
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    Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
    La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
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    È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
    È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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