La recente Sentenza del 15_05_2023 n. 219 – Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte Sezione_Collegio 2 ha respinto l’appello presentato dal calciatore portoghese Cristiano Ronaldo contro la decisione che già in primo grado non aveva riconosciuto le sue ragioni sul diritto alla restituzione dell’Irpef che riteneva pagata in eccesso.
Il contenzioso verteva sulla tassazione dei redditi dei diritti d’immagine per il periodo in cui il calciatore è stato residente in Italia, beneficiando del regime dei “neo residenti (noto anche come “regime dei Paperoni”) in base al quale i redditi prodotti all’estero da parte di chi si trasferisce in Italia possono essere tassati in modo forfettario con un’imposta annua di 100mila euro (l’agevolazione può essere estesa anche ai familiari per i quali il prelievo fiscale si riduce a 25mila euro). In particolare i consulenti di Cristiano Ronaldo sostenevano che i compensi derivanti dallo sfruttamento del diritto di immagine fossero redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo ex art. 53, comma 2, lett. b) del TUIR e, come tali, imponibili nel Paese di residenza del pagatore ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. c). Le attività si riferivano nello specifico alla concessione del diritto di sfruttamento dell’immagine per scopi commerciali (pubblicitari e/o promozionali) attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione e all’assunzione dell’obbligo di compiere attività personali determinate o determinabili che comportano la presenza fisica e la disponibilità di tempo del contribuente (“attività esecutive”).
La sentenza ha invece confermato il principio difeso dall’Agenzia Entrate secondo cui i proventi da diritti d’immagine non possano essere considerati come prodotti all’estero, perché l’«attività di gestione dell’immagine pubblica del campione è strettamente correlata proprio alla persona fisica» e, dunque, «al suo luogo di residenza». L’immagine non costituisce il prodotto di un’opera intellettuale, ma rappresenta una qualità personale del soggetto interessato, inscindibile dalla sua persona.
I redditi derivanti dalla cessione dei diritti di sfruttamento dell’immagine devono quindi essere considerati come redditi di lavoro autonomo territorialmente prodotti nel Paese di residenza.
La sentenza, coerente con la prassi dell’Amministrazione finanziaria, ha quindi ribadito che l’esercizio abituale e professionale della gestione dell’immagine rappresenti un’attività di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 1, del TUIR e non generi quindi proventi per diritti d’autore (indicati alla lett. b) del comma 2 dell’articolo 53 del TUIR). Ne deriva che ai proventi per diritti di immagine non possa essere applicata la tassazione forfettaria prevista dal comma 8, articolo 54, TUIR, esclusivamente riferita al diritto di autore.
Le indicazioni fornite nel caso specifico sono di indubbia utilità anche per la tassazione dei proventi (non occasionali) prodotti dai cosiddetti “Influencer” ovvero da personaggi popolari nei social network e in generale seguiti dai media, in grado di influire sui comportamenti e sulle scelte di un determinato pubblico.
La tassazione dei redditi degli influencer (così come quella di numerose nuove “professioni digitali”) può risultare complessa e nascondere rischi ed insidie. E’ sempre utile, prima di iniziare una attività professionale in tale ambito, verificare il regime fiscale applicabile con il proprio Commercialista di fiducia.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
Il Bonus Natale 2024: informativa e autocertificazione
L’art. 2-bis, del D.L. 113/2024, L. 143/2024, ha introdotto un nuovo bonus, per il solo 2024, per i lavoratori dipendenti. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19/2024, ha fornito le prime indicazioni operative.
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