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Giovedì 3 marzo 2022

Decreto fiscale 2022: rilevanza Iva operazioni effettuate da enti associativi

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con Circolare n. 5/E del 25 febbraio 2022 l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti relativi alle disposizioni IVA introdotte dal DL n. 146/2021 (Decreto fiscale 2022) ed, in particolare:

  • alle operazioni nei confronti di organismi dell'Unione europea per rispondere alla pandemia di COVID-19;
  • alle operazioni effettuate da enti associativi;
  • ai servizi di trasporto internazionale effettuati da subvettori.

In merito alle operazioni effettuate da enti associativi il documento illustra anche alcune modifiche alla disciplina Iva con riferimento alla rilevanza delle operazioni effettuate da alcuni enti non commerciali di tipo associativo nei confronti di soci e associati. Le misure entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2024 e prevedono che alcune operazioni rese ai propri associati dietro corrispettivi specifici o contributi supplementari, da non rilevanti ai fini dell'Iva (cd. "fuori campo Iva") diventino operazioni esenti dall'imposta. Per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale con ricavi annui inferiori a 65mila euro è prevista la possibilità di beneficiare, ai soli fini Iva, del regime forfettario.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    a cura di: AteneoWeb Cloud 3
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    a cura di: AteneoWeb Cloud 3
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    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).

    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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