Con la Circolare n. 9/E del 13 aprile scoro l'Agenzia delle Entrate analizza le principali misure fiscali contenute nel Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (il cosiddetto "Decreto Liquidità"), recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", e fornisce le risponde alle domande più frequenti relative ai temi toccati dal Decreto.
Relativamente alla sospensione dei versamenti tributari, ed in particolare alla riduzione del fatturato per la sospensione dei versamenti, viene chiesto se per la sospensione dei versamenti di maggio, è richiesta una riduzione del fatturato nel (solo) mese di aprile 2020 (rispetto al mese di aprile 2019) o una riduzione cumulativa nei mesi di marzo e aprile 2020 (rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019).
Le Entrate su questo punto chiariscono che, in base a quanto stabilito all'art. 18 del Decreto (commi 1 e 3 e comma 6), ai fini della sospensione dei versamenti da eseguire nei mesi di aprile e maggio 2020, va, dunque, valutata "rispettivamente" la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:
La situazione di marzo, precisa l'Agenzia, deve essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di aprile; la situazione di aprile dovrà essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di maggio.
Potrà verificarsi il caso in cui un contribuente avrà diritto alla sospensione dei versamenti di aprile (e potrà valutarlo già all'inizio di aprile stesso, in base ai dati di marzo) e non avrà diritto alla sospensione dei versamenti di maggio (e potrà valutarlo già all'inizio dello stesso mese di maggio, in base ai dati di aprile), senza che ciò pregiudichi la sospensione già applicata ad aprile.
Coloro che non hanno diritto alla sospensione dei versamenti del mese di aprile (in base ai dati di marzo), conclude l'Agenzia Entrate, potranno ottenerla per i versamenti di maggio, se ne ricorreranno i presupposti in base ai dati di aprile.
Calcolo ravvedimento operoso versamenti (vers. 2025)
Ravvedimento operoso versamenti è il foglio di calcolo Excel che tanto successo ha ottenuto per la semplicità di funzionamento. Fornisce i dati utili alla compilazione dell'F24.
Pacchetto cumulativo calcolo ravvedimento operoso: versione Excel
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Entrambi i software sono aggiornati con il tasso legale, pari al 2%, in vigore dal 1° gennaio 2025.
Credito d’imposta per le Zls (Zone Logistiche Semplificate): domande dal 12 dicembre 2024
Sulla rampa di lancio il credito d’imposta per le zone logistiche semplificate (Zls).
Per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati fra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, da utilizzare in compensazione, è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025 in cui sono evidenziate le spese sostenute dall’impresa.
Durante questa finestra temporale è possibile anche presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, o effettuare la rinuncia al credito.
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