E' online il nostro software per la determinazione dell’ACE relativa alle società di capitali per esercizi chiusi al 31/12/2022.
La deduzione ACE calcolata si riferisce esclusivamente alla quota riportabile in dichiarazione dei redditi. Non viene gestito l’eventuale credito d’imposta se non per la parte convertita a riduzione della quota riportabile in deduzione del reddito).
Il software è disponibile sia in versione Excel che in versione in Cloud, utilizzabile online con qualsiasi browser, senza necessità di installazione.
CLICCA QUI per la versione in Excel.
CLICCA QUI per la versione in Cloud.
La versione Excel acquistabile anche all'interno del pacchetto Utilità Bilancio e Dichiarazioni 2023 (esercizio 2022), mentre la versione in Cloud appartiene anche all'abbonamento a SimpleProf.
Cooperative a mutualità prevalente: calcolo IRES. Ver. 2025
Il software di AteneoWeb, versione 2025, apprezzato da moltissime cooperative e professionisti, determina l'IRES dovuta dalle cooperative a mutualità prevalente con il metodo dell’imputazione di eventuali ristorni a conto economico.
Gestisce anche la deduzione ACE e l'utilizzo di eventuali perdite pregresse riportabili. Il calcolo dell’Ires dovuta dalle cooperative a mutualità prevalente è molto complesso e articolato e richiede i giusti strumenti per affrontarlo senza problemi o perdite di tempo.
Il nuovo Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un procedimento fondato su un patto tra professionisti/imprese e fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netto da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.
Possono accedere al CPB anche le società che applicano gli ISA. In questi casi, l’accettazione della proposta da parte di società di persone e soggetti equiparati e di società di capitali in regime di trasparenza fiscale, vincolerà anche tutti i soci e gli associati.
Pacchetto modelli di ricorso contro accertamento per 'operazioni inesistenti'
Secondo il più recente filone giurisprudenziale (Cass. 4.12.2023, n. 35091) la regolarità delle registrazioni contabili e le evidenze documentate dei pagamenti, non sono considerati elementi sufficienti per dimostrare la legittima detrazione dell’IVA o la deduzione di un costo, se l’operazione è qualificata dall’Ufficio come oggettivamente inesistente.
Per i contribuenti raggiunti da atti impositivi aventi per oggetto contestazioni riguardanti l’utilizzazione di fatture per acquisto di beni o prestazioni di servizi riferite asseritamente ad operazioni fittizie, si pone quindi il problema di confutare le presunzioni dell’Amministrazione finanziaria provando in giudizio l’infondatezza dell’atto opposto e dimostrare l’effettività della compravendita, o del servizio eseguito, anche attraverso la produzione di documentazione idonea a provare l’effettiva realizzazione dell’operazione.
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