Martedì 2 aprile 2024

Definiti i codici tributo per restituire i crediti indebitamente compensati dai sostituti d’imposta

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con Risoluzione n. 18/E del 27 marzo l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per consentire il versamento, tramite modello F24 e F24 EP, delle somme dovute a seguito degli atti di recupero per l’utilizzo indebito in compensazione del credito relativo alle somme rimborsate a seguito di assistenza fiscale (Art. 15, comma 1, lettera a) Dl n. 175/2014).

I codici tributi istituiti sono i seguenti:

  • “7901” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Imposte erariali – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta - Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale”;
  • “7902” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 - Somme rimborsate a titolo di imposte erariali dal sostituto d'imposta a dipendenti operanti in impianti situati nella regione Valle d'Aosta – versamenti effettuati fuori regione - Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta - Imposta e relativi interessi - controllo sostanziale”;
  • “7903” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 - Somme rimborsate a titolo di imposte erariali dal sostituto d'imposta a dipendenti operanti in impianti situati fuori dalla regione Valle d'Aosta – versamenti effettuati nella regione - Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta - Imposta e relativi interessi - controllo sostanziale”;
  • “7904” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 - Somme rimborsate a titolo di Imposte erariali – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta - Sanzione - controllo sostanziale”;
  • “7905” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 - Somme rimborsate a titolo di Addizionale regionale all’IRPEF – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta - Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale”;
  • “7906” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 - Somme rimborsate a titolo di Addizionale regionale all’IRPEF – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta - Sanzione - controllo sostanziale”;
  • “7907” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 - Somme rimborsate a titolo di Addizionale comunale all’IRPEF – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta - Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale”;
  • “7908” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 - Somme rimborsate a titolo di Addizionale comunale all’IRPEF – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta - Sanzione - controllo sostanziale”.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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  • Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).

    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)

    Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.

    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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