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Martedì 7 maggio 2024

Definizione agevolata dei pvc: pronto il modello per comunicare l'adesione

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Il nuovo istituto previsto dall’articolo 5-quater del D.lgs n. 218/1997 e recentemente introdotto in attuazione della riforma dell’accertamento (Dlgs n. 13/2024) consente di definire in via agevolata i processi verbali di constatazione (PVC) emessi dalle Entrate o dalla Guardia di finanza a decorrere dallo scorso 30 aprile.
Il contribuente che riceve un processo verbale di constatazione può quindi scegliere di definire il suo contenuto integrale con sanzioni particolarmente ridotte.
Aderendo a tale istituto, infatti, le sanzioni previste per la procedura ordinaria di accertamento con adesione (1/3 del minimo) sono ridotte alla metà, per cui, in caso di adesione al processo verbale, l’entità delle sanzioni è pari a 1/6 del minimo

Rientrano nell'istituto le violazioni in materia di:

  • Irpef e Ires e relative ritenute e addizionali
  • Imposte sostitutive
  • Iva
  • Contributi previdenziali
  • Irap
  • Ivie
  • Ivafe
  • Imposta di registro
  • Imposta ipotecaria/catastale
  • Imposte sulle successioni e donazioni
  • Imposta sulle assicurazioni
  • Crediti di imposta e agevolativi.

Per aderire il contribuente deve presentare, entro il trentesimo giorno successivo a quello della consegna del processo verbale di constatazione, una comunicazione all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente per il periodo d’imposta oggetto di definizione indicato nel verbale, nonché l’Organo verificatore (l’Ufficio dell’ente che ha redatto il verbale).

Nel caso in cui il processo verbale si riferisca a più annualità d’imposta (o a più imposte), la cui competenza è di diversi Uffici dell’Agenzia delle entrate, il contribuente deve inviare la comunicazione a tutti gli uffici competenti per le annualità interessate. La comunicazione, per la quale è disponibile un modello fac-simile, va consegnata o inviata agli Uffici competenti e agli Organi verificatori.

Vai alla sezione dedicata.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.

    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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