Con le Circolari n. 14/E e 15/E del 19 giugno l'Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti ed indicazioni in merito alla compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità relativi all’anno d’imposta 2022.
In particolare le Circolari "omnibus", che l'Agenzia pubblica annualmente, raccolgono i principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022.
Relativamente al rilascio del visto di conformità viene ricordato che, in caso di visto di conformità infedele su una dichiarazione modello 730, il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
Le nuove misure sono destinate a sanzionare gli errori commessi dai CAF e dai professionisti si applicano a partire dall’assistenza fiscale prestata nel 2019.
La norma vigente conferma che il CAF o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sempre che l’infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all’art. 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al d.m. n. 164 del 1999. In tal caso la somma dovuta è ridotta ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
La maggiore imposta dovuta e i relativi interessi sono richiesti al contribuente per tutte le dichiarazioni modello 730 con visto di conformità.
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Il Bonus Natale 2024: informativa e autocertificazione
L’art. 2-bis, del D.L. 113/2024, L. 143/2024, ha introdotto un nuovo bonus, per il solo 2024, per i lavoratori dipendenti. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19/2024, ha fornito le prime indicazioni operative.
PACCHETTO ACCESSO SITI FISCALI (accesso diretto con credenziali utente e accesso come delegati)
Il pacchetto contiene i software in MS Excel ACCESSO SITI FISCALI (accesso diretto con credenziali utente) e ACCESSO DELEGATI (Cassetto Fiscale - Fatture e Corrispettivi).
Il primo permette di accedere alle aree riservate dei siti fiscali (Area Riservata Agenzia Entrate / Cassetto Fiscale / Dichiarazioni Precompilate / Fatture Consumatori Finali / Fatture e Corrispettivi / Agenzia Entrate Riscossioni) utilizzando le credenziali dell’utente.
Il secondo permette di accedere al Cassetto Fiscale e al sito Fatture e Corrispettivi in qualità di soggetti delegati dal cliente.
ACCESSO SITI FISCALI (accesso diretto con credenziali utente)
Il software permette di accedere, tramite il browser “Chrome”, alle aree riservate dei siti fiscali (Area Riservata Agenzia Entrate / Cassetto Fiscale / Dichiarazioni Precompilate / Fatture Consumatori Finali / Fatture e Corrispettivi / Agenzia Entrate Riscossioni) utilizzando le credenziali dell’utente.
Questa versione del software è aggiornata per consentire l'accesso al nuovo cassetto fiscale.
N.B. Per l'utilizzo del software è richiesto il browser Google Chrome e una configurazione dell’ambiente per consentire il “dialogo” tra il programma Excel e Chrome. Fare riferimento alle istruzioni per la configurazione iniziale.
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