Il solo documento che fa fede del contenuto della dichiarazione Unico è quello, originale, in possesso dell’Amministrazione finanziaria.
Non ha invece alcuna validità il documento prodotto dal contribuente in fotocopia, del quale non risulti attestata la conformità all’originale dall’Agenzia delle Entrate.
Questo, in estrema sintesi, il principio espresso dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria (sentenza n. 190/1 del 9 marzo 2023) che, sulla base di tale presupposto, ha accolto l’appello dell’ufficio, ritenendo non assolto l’onere probatorio sulla presentazione tempestiva dell’istanza di rimborso IVA del contribuente, corredata da documentazione rappresentata dalla copia fotostatica della dichiarazione Unico.
In presenza di una evidente discordanza fra l'originale depositato in giudizio dall’Agenzia e la fotocopia della dichiarazione depositata in giudizio dal contribuente, precisano i giudici liguri, al fine di provare il contenuto della dichiarazione sarebbe stato necessario procurarsi presso l’Agenzia una copia autentica dell’originale a suo tempo presentato.
Il Bonus Natale 2024: informativa e autocertificazione
L’art. 2-bis, del D.L. 113/2024, L. 143/2024, ha introdotto un nuovo bonus, per il solo 2024, per i lavoratori dipendenti. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19/2024, ha fornito le prime indicazioni operative.
ACCESSO SITI FISCALI (accesso diretto con credenziali utente)
Il software permette di accedere, tramite il browser “Chrome”, alle aree riservate dei siti fiscali (Area Riservata Agenzia Entrate / Cassetto Fiscale / Dichiarazioni Precompilate / Fatture Consumatori Finali / Fatture e Corrispettivi / Agenzia Entrate Riscossioni) utilizzando le credenziali dell’utente.
Questa versione del software è aggiornata per consentire l'accesso al nuovo cassetto fiscale.
N.B. Per l'utilizzo del software è richiesto il browser Google Chrome e una configurazione dell’ambiente per consentire il “dialogo” tra il programma Excel e Chrome. Fare riferimento alle istruzioni per la configurazione iniziale.
Entro lunedì 2 dicembre 2024 (la scadenza originaria del 30 novembre quest’anno cade di sabato) dovrà essere versata la seconda rata dell’acconto IRPEF, dell’acconto IRES (per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare) e dell’acconto IRAP.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno, con riferimento quindi ai redditi 2023, oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo, con riferimento quindi ai redditi 2024.
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