L'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato le guide tematiche sulle agevolazioni fiscali della dichiarazione 2024, aggiornate alle novità normative e ai documenti di prassi.
Nella guida relativa alle spese sanitarie, ad esempio, sono indicate le diverse tipologie di spese sanitarie detraibili e la documentazione che deve essere richiesta e visionata.
Relativamente alla rateizzazione delle spese sanitarie (Rigo E6), l'Agenzia ricorda che, se le spese sanitarie (ad esclusione di quelle relative all’acquisto dei veicoli per disabili), indicate nella dichiarazione nei righi E1, E2 ed E3, superano complessivamente i 15.493,71 euro (al lordo della franchigia di euro 129,11) la detrazione può essere ripartita in 4 quote annuali costanti e di pari importo.
La scelta di rateizzazione o detrazione in un'unica soluzione, che avviene in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, è irrevocabile e deve essere effettuata con riferimento all’anno in cui le spese sono state sostenute, barrando l’apposita casella posta in corrispondenza dei righi E1, E2, E3.
Se i contribuenti nelle precedenti dichiarazioni dei redditi hanno optato negli anni d’imposta 2020 e/o 2021 e/o 2022 per la rateizzazione di tali spese, riportano nel rigo E6 della dichiarazione dei redditi gli importi di cui è stata chiesta la rateizzazione, indicando nell’apposita colonna il numero di rata (da 2 a 4) di cui si intende fruire.
Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia scelto di ripartire la spesa in quattro rate e deceda prima di aver goduto dell’intera detrazione, l’erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del de cuius può detrarre in un’unica soluzione le rate residue.
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2024 (punti da 341 a 352) con il codice 6.
Se il contribuente ha un reddito complessivo compreso fra euro 15.001 ed euro 28.000, la rata di detrazione relativa a spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 rileva ai fini del trattamento integrativo.
Rateizzazione spese mediche: documentazione da conservare
Qualora il contribuente, nell'anno in cui ha sostenuto le spese mediche delle quali ha chiesto la rateizzazione, si sia avvalso dell'assistenza del medesimo CAF o professionista abilitato a prestare assistenza, non deve richiedere nuovamente la documentazione di cui il CAF o professionista abilitato è già in possesso. La documentazione deve essere comunque conservata a corredo della dichiarazione in cui è esposta la rata.
Nel caso in cui il contribuente si presenti per la prima volta al CAF o professionista abilitato, è necessario che gli stessi esaminino tutta la documentazione atta al riconoscimento delle spese e la dichiarazione precedente in cui è evidenziata la scelta di rateizzare.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni e partecipazioni: pacchetto software in Excel
La legge di bilancio 2024 ha introdotto a regime la possibilità di effettuare la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni in base, rispettivamente, alle disposizioni degli articoli 5 e 7 della Legge 28.12.2001, n. 448.
Questo pacchetto contiene i software in MS Excel per la rivalutazione di terreni e partecipazioni aggiornati alla luce della Legge di Bilancio 2025.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni e partecipazioni: pacchetto software in Cloud
La legge di bilancio 2024 ha introdotto a regime la possibilità di effettuare la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni in base, rispettivamente, alle disposizioni degli articoli 5 e 7 della Legge 28.12.2001, n. 448.
Questo pacchetto contiene i software in versione cloud per la rivalutazione di terreni e partecipazioni aggiornati alla luce della Legge di Bilancio 2025.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
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