Il rimborso erogato dall’azienda al dipendente per l’acquisto di pc, laptop e tablet per la didattica a distanza dei figli non costituisce reddito imponibile.
Lo chiarisce l'Agenzia Entrate, la Risoluzione n. 37/E del 27 maggio 2021, che precisa che sono fuori dall'Irpef anche i voucher rilasciati per l’acquisto degli stessi dispositivi presso rivenditori convenzionati, se utilizzati per la DaD.
Pc, laptop e tablet costituiscono dispositivi fondamentali per consentire la "didattica a distanza", il cui utilizzo è finalizzato all'educazione e all'istruzione. Pertanto, le Entrate ritengono che il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per il loro acquisto e successivamente rimborsate dal datore di lavoro non genera reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Tuir.
Sui rimborsi corrisposti, così come sui voucher riconosciuti per l’acquisto di questi dispositivi, che sono fondamentali per la didattica a distanza, la società non dovrà operare la ritenuta d’acconto Irpef, a condizione che il dipendente fornisca idonea documentazione, rilasciata dalla scuola o dall’università, che attesta lo svolgimento delle lezioni tramite DaD.
Dal 'lordo' al 'netto': lavoro dipendente
In ambito di "lavoro dipendente" si fa spesso riferimento alla RAL (Reddito Annuale Lordo), che rappresenta l'ammontare totale che un dipendente guadagna in un anno prima di eventuali detrazioni o imposte.
È un dato importante e facilmente confrontabile tra casi diversi ma non rappresenta né lo stipendio netto su cui può far conto il lavoratore, né il costo effettivo a carico del datore di lavoro.
Deduzione per Irap pagata nel 2024
Il programma consente di determinare l’importo deducibile dal reddito, ai fini Ires o Irpef, relativo all’Irap pagata nel periodo d’imposta 2024.
Vengono determinate sia la deduzione per l’Irap relativa al costo del lavoro che la deduzione forfetaria del 10% in presenza di sostenimento di oneri finanziari (se superiori ai proventi finanziari).
START UP INNOVATIVE: certificazione dei requisiti per le agevolazioni agli investitori
Alle persone fisiche che hanno investito somme nel capitale di startup innovative è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 30% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 1.000.000 euro annui. In alternativa, per gli investimenti effettuati dal 19.5.2020 e fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, è riconosciuta una detrazione IRPEF del 50% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 100.000 euro.
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