Con Risoluzione n. 24/E del 31 maggio 2022 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", degli importi per l'esercizio dell'opzione che consente, a ricercatori e docenti iscritti all'Aire o cittadini Ue trasferiti in Italia prima del 2020 e beneficiari al 31 dicembre 2019 del regime agevolativo introdotto contro la "fuga dei cervelli", di estendere il beneficio a otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi, come previsto dalla Legge di Bilancio 2022.
Si tratta, in particolare, dei seguenti codici tributo:
Ricordiamo che l'esercizio dell'opzione è subordinato al versamento di un importo del 105 o del 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione.
L'importo dovuto è versato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione. I soggetti per cui tale periodo si è concluso entro il 31 dicembre 2021, devono effettuare il versamento entro 180 giorni dalla pubblicazione del citato provvedimento del 31 marzo 2022.
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In particolare:
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Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.
In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
Estromissione Agevolata Immobili Strumentali Imprenditori Individuali 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per gli imprenditori individuali, di estromettere gli immobili strumentali.
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni esclusi dal patrimonio dell’impresa, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
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