Mercoledì 3 gennaio 2024

E’ ufficiale la proroga al 30 giugno 2024 per le modifiche agli statuti delle Società sportive dilettantistiche

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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La Legge n. 191 del 15 dicembre 2023 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.293 del 16 dicembre 2023), di conversione del D. L. n. 145 del 17 ottobre 2023, ha apportato numerose novità. 

In materia sportiva in particolare segnaliamo:

  • la proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 del termine entro il quale e le SSD (società sportive dilettantistiche) devono adeguare lo statuto alle disposizioni previste dal D. Lgs. 36/2021 la cui inosservanza rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso Registro. (art. 16, il comma 2-bis che prevede, alla lett. a), del DLgs 36/2021. 

Il beneficio dell’esenzione dall’imposta di registro – limitato alla circostanza che si realizzino esclusivamente modifiche espressamente indicate come obbligatorie dal DLgs 36/2021 – si applica anche con riferimento alle modifiche adottate fino a tale termine. (art. 16, il comma 2-bis che prevede, alla lett. b) , del DLgs 36/2021.

Abbiamo pubblicato un facsimile di formule personalizzabili, in formato Word, per adeguare gli statuti delle Società Sportive Dilettantistiche alle disposizioni del  Dlgs 28 Febbraio 2021, n. 36.

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  • Assegnazioni, Cessioni, Estromissioni agevolate immobili società e imprese individuali 2025: pacchetto software

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    Pacchetto software per la gestione delle assegnazioni e cessioni agevolate degli immobili di società e relativa tassazione in capo alla stessa e ai soci.
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    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)

    Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.

    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).

    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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