Con la Risposta n. 425 del 1 ottobre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di cessione della detrazione Ecobonus in presenta di più fornitori (Art. 14 del DL n. 63/2013).
Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 100372 del 18 aprile 2019, emanato per definire le modalità attuative del credito di imposta in argomento, al punto 3.3 prevede che, in presenza di diversi fornitori, la detrazione cedibile sia commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo di imposta nei confronti di ciascun fornitore.
L'Agenzia Entrate precisa che, con la disposizione sopra rappresentata, è stata disciplinata l'ipotesi in cui la cessione fosse disposta in favore di più fornitori precisando che la stessa debba essere, in ogni caso, nel suo ammontare massimo commisurata alle spese sostenute nel periodo, per evitare duplicazioni e senza in alcun modo limitare la facoltà di cessione ai singoli fornitori (potenziali cessionari) sulla base del valore dei beni e servizi forniti.
Di conseguenza, precisano le Entrate, nel caso in cui un solo fornitore intenda accettare il credito che il committente vuole cedere, lo stesso può acquisire a titolo di cessione l'intero ammontare delle detrazioni cd. Ecobonus maturate dal cedente, a nulla rilevando la circostanza che parte del credito acquisito è relativo ad interventi effettuati da altri fornitori che hanno rinunciato al credito.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
Registro IVA Associazioni Sportive Dilettantistiche 2025
Cartella di lavoro Excel per la per la gestione del registro dei corrispettivi, conforme al D.M. 11/2/1997, di società ed associazioni sportive dilettantistiche. Il registro dei corrispettivi, conforme al D.M. 11/2/1997, può essere utilizzato dalle associazioni sportive dilettantistiche per annotare mensilmente le somme percepite nell'ambito dell'attività commerciale eventualmente esercitata fruendo del regime forfetario di cui all'art. 1 della legge n. 398 del 16 dicembre 1991.
Nel documento sono riportati, in forma sintetica, gli effetti fiscali (imposte dirette, indirette e ipocatastali) delle operazioni di cessione, donazione e successione, sia di aziende che di partecipazioni societarie.
Sono sintetizzati i profili di imposizione, diretta ed indiretta, per le seguenti fattispecie:
- cessione di azienda;
- donazione di azienda;
- successione di azienda;
- cessione di partecipazione societaria;
- donazione di partecipazione societaria;
- successione di partecipazione societaria.
Sono esporti, inoltre, i tratti salienti dei patti di famiglia, con rimando alla relativa normativa.
Il documento è aggiornato gennaio 2025.
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