I contributi regionali ricevuti da una società a seguito di un evento calamitoso che ha determinato il danneggiamento degli impianti produttivi, dei magazzini e degli uffici amministrativi, se percepiti in un periodo d'imposta successivo a quello dell'evento dannoso ed in mancanza di una norma che ne disponga l'esenzione o la non concorrenza a reddito, rilevano ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP per l'intero importo.
Così si è espressa l'Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 80 del 18 gennaio 2023, nella quale riconosce però la possibilità per la società di fruire della rateizzazione, qualora ricorrano tutti presupposti previsti dal comma 4 dell'articolo 86 del TUIR.
Anche in caso di conseguimento dell'indennità in un periodo d'imposta successivo a quello dell'evento dannoso, spiega l'Agenzia Entrate, si applica il medesimo trattamento fiscale previsto per le plusvalenze, ed è quindi riconosciuta la possibilità di rateizzare la differenza tra l’indennità percepita e il costo fiscalmente riconosciuto del bene perduto o danneggiato.
Lettera di incarico sportivo per più eventi in un anno
Abbiamo redatto una lettera di incarico sportivo da utilizzare per più eventi in un anno.
Dichiarazione indennità chilometriche
Le associazioni e società sportive dilettantistiche, le FSN, le DSA, gli EPS, il CONI, il CIP, SPOR T& SALUTE SpA, possono avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente per finalità amatorialiLe prestazioni sportive dei volontari (…) non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate (…) per prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione (…) purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.
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