Giovedì 22 febbraio 2024

Esenzione dall’imposta di registro per l’adeguamento statutario degli enti sportivi dilettantistici

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con Circolare n. 3/E del 16 febbraio l'Agenzia delle Entrate fa il punto sulle recenti modifiche normative in materia di imposte indirette introdotte dalla legge di Bilancio 2024 e dai decreti “Anticipi” e “Salva-infrazioni” emanati nel 2023. 

Tra le misure riguardanti l'imposta di registro il documento chiarisce in merito all'esenzione dall’imposta di registro per l’adeguamento statutario degli enti sportivi dilettantistici.
L’articolo 16, comma 2-bis, lettera a), del decreto Anticipi proroga al 30 giugno 2024 l’esenzione dall’imposta di registro per le modifiche statutarie adottate dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche, al fine di adeguarsi alle disposizioni previste dal Dlgs. n. 36/2021.
L'Agenzia Entrate ritiene che nel regime di esenzione sianno da ricomprendere, oltre alle modifiche riguardanti gli elementi di cui all’articolo 7 del D.lgs. n. 36/2021, anche le ulteriori modifiche o integrazioni statutarie riguardanti la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali e la ridefinizione delle clausole di incompatibilità degli amministratori.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per gli imprenditori individuali, di estromettere gli immobili strumentali.

    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il  valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni esclusi dal patrimonio dell’impresa, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

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    Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).

    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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