Ogniqualvolta l'evento generatore del debito IVA si verifichi prima dell'apertura della procedura concorsuale, la circostanza che l'IVA diventi esigibile nel corso della procedura non ne modifica la natura, sicché il credito non può considerarsi prededucibile ma partecipa alla ripartizione dell'attivo con gli altri crediti concorsuali.
Su queste premesse l'Agenzia Entrate, nella Risposta n. 230 dell'8 aprile 2021, ha chiarito che, in assenza di una specifica modulistica che consenta di segregare il debito IVA riferito al fallito, emerso in un periodo d'imposta diverso da quello di apertura della procedura concorsuale, è possibile presentare una dichiarazione annuale IVA 2021 con due moduli, indicando nel primo, dopo aver barrato la casella posta al rigo VA3, le operazioni effettuate nel periodo ante fallimento la cui IVA è divenuta esigibile e/o detraibile nel 2020, e nel secondo le operazioni attive e passive effettuate nel periodo d'imposta 2020.
L'IVA relativa alle prestazioni realizzate ante-fallimento, addebitata in via di rivalsa nel corso della procedura concorsuale, precisa infatti l'Agenzia, non costituisce un debito prededucibile ma concorsuale. Di qui la necessità di annotare separatamente le fatture emesse per documentare l'incasso del corrispettivo, senza far confluire il debito IVA nella liquidazione.
L'eventuale eccedenza a credito IVA emergente dal quadro VX potrà essere utilizzata per compensare, tramite modello F24, debiti fiscali e contributivi maturati successivamente all'apertura del fallimento.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
Forfetari: calcolo di imposta e contributi 2025
Il programma calcola il carico fiscale e contributivo (per commercianti, artigiani ed iscritti alla gestione separata) per i contribuenti che hanno aderito al regime forfetario (ex L. 190/2014). Gestisce anche le eventuali perdite pregresse.
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