I due illeciti possono benissimo coesistere considerata la diversità tra il soggetto che ha emesso la fattura e quello che ha fornito illegalmente la prestazione di servizi.
E’ possibile il concorso tra il reato relativo alla illecita somministrazione di manodopera e il delitto di dichiarazione fraudolenta per operazioni inesistenti. Con la sentenza n. 8809 del 4 marzo 2021, infatti, la Corte di cassazione ha confermato il principio in base al quale possono essere presenti, in relazione alla medesima fattispecie, sia il reato contravvenzionale di cui all’articolo 18 del Dlgs n. 276/2003, sia il reato tributario previsto dall'articolo 2 del Dlgs n. 74/2000.
Guida al regime forfettario 2025
Manuale interattivo sul regime agevolato di cui alla legge 190/2014. Nuova versione aggiornata al 10 gennaio 2025.
Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.
LE DISPENSE DI ATENEOWEB: modello dichiarazione Persone Fisiche 2024
Con il Provvedimento del 28 febbraio 2024, Prot. n. 68687, l’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva, con le relative istruzioni, il modello Redditi PF 2024, relativo ai redditi 2024.
Le principali novità contenute nel modello REDDITI PF 2024 (periodo d’imposta 2023), ed illustrate in questa dispensa, sono le seguenti:
DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE 2023 (Excel): versione aggiornata al DL 34/2023
La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), art. 1 cc 186-205, come modificato dal DL 34/2023, prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie.
In particolare, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, potranno essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia ove il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
In base al suddetto comma 2 per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
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