Con la Risoluzione n. 21/E del 18 aprile l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento, tramite modello F24, delll’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali prevista, per il solo anno 2023, dell'articolo 1, commi da 55 a 57, della legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).
E' il codice tributo “1731”, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali – Flat tax incrementale - Art. 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Nel modello F24 il nuovo codice è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
DEDUZIONE NUOVE ASSUNZIONI 2024: versione Cloud
Applicazione cloud per la determinazione della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex art. 4 del D.lgs. 216/2023 e in base alle norme di attuazione previste dal Decreto Ministeriale del 26.06.2024.
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E' disponibile anche la versione Excel.
FLAT TAX FORFETTARI 2025, test di convenienza (versione Cloud)
Applicazione in cloud che stima in modo semplice, ma senza sacrificare la precisione dei risultati, il diverso trattamento fiscale previsto tra il regime ordinario e il regime forfettario (ex L. 190/2014) applicabile a tutte le persone fisiche, imprese o professionisti, con ricavi o compensi fino a 85.000 euro con due aliquote, a seconda che l’attività sia una "start up” o meno.
In particolare:
- 5% per le start up;
- 15% per gli altri soggetti
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Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.
In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
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