Con l'informativa n. 18 dell'8 febbraio 2022 il CNDCEC ha annunciato che, in seguito all'adozione da parte del Ragioniere generale dello Stato del programma di formazione 2022 dei revisori legali, sono stati aggiornati gli allegati n. 1 e n. 2 del protocollo d'intesa MEF-CNDCEC per il riconoscimento dell'equipollenza della formazione già assolta dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai fini dell'espletamento dell'obbligo formativo dei revisori legali.
Nello specifico, sono state classificate "non caratterizzanti" le materie CNDCEC C.4.6 "Strumenti e servizi di finanza innovativa", C.11.12 "Il bilancio sociale, ambientale e di sostenibilità delle imprese, negli enti pubblici e negli enti non profit" e tutte le materie afferenti alla Macroarea "F" "Formazione Esperti Decreto-Legge 24 Agosto 2021, N. 118".
Il CNDCEC aggiornerà quindi, a breve, il portale della formazione professionale continua dei commercialisti con aggiornamenti che riguarderanno le posizioni formative degli iscritti anche in relazione ai corsi che si siano già svolti o siano in corso di svolgimento.
Dati ISA DK04U Studi Legali 2024
Cartella di lavoro Excel per la compilazione dei dati extracontabili, relativi ai quadri C ed E, legati ai compensi incassati degli ISA (Indici di Affidabilità).
Il file ha una durata annuale in base alla data di acquisto. Passato un anno dall’acquisto il file risulterà utilizzabile in sola “lettura” senza possibilità di effettuare modifiche o nuovi inserimenti di dati.
Contabilità Enti del Terzo Settore in Pratica
Decisione non collegiale mediante consenso espresso per iscritto di Srl sportiva dilettantistica
La clausola di un atto costitutivo che preveda che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base di un consenso espresso per iscritto non deve necessariamente disciplinare le modalità concrete di attuazione della consultazione o della formazione del consenso; in tal caso sono legittimi tutti i metodi che garantiscano la partecipazione della totalità dei soci alla decisione (anche al fine di richiedere un’eventuale devoluzione all’assemblea ai sensi del comma 4 dell’art. 2479 c.c.) e che siano idonei a documentare con chiarezza l’oggetto della stessa ed il consenso espresso.
È opportuno che detta clausola stabilisca un termine entro il quale la procedura deve essere ultimata, a pena di decadenza dell’attività svolta, non essendo legittimo che i singoli soci prestino il loro consenso a notevole distanza di tempo l’uno dall’altro. A tal fine si reputa congruo prevedere un procedimento decisionale di durata non superiore ai trenta giorni.
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