Con lo scopo di contenere il costo dell’energia elettrica, dell'acqua e del gas naturale il decreto Aiuti-bis ha innalzato fino a 600 euro, per il solo 2022, il limite entro il quale i datori di lavoro possono riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte, includendo, tra i fringe benefit, anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.
Con la Circolare n. 35 del 4 novembre 2022 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti ai datori di lavoro sulla nuova disciplina del welfare aziendale, e chiarisce che, per utenze domestiche, si intendono quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio.
Tra queste rientrano anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari.
Altro chiarimento fornito riguarda la non imponibilità anche per beni e servizi ceduti al coniuge o ai familiari. Rientrano tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi. Questi benefit, inoltre, sono erogabili anche ad personam e riguardano sia i titolari di redditi di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Ulteriori chiarimenti nella Circolare delle Entrate.
Richiesta di informazioni al consulente del lavoro
Facsimile di lettera di richiesta di informazioni al consulente del lavoro.
Ripartizione dei compiti – Incassi e pagamenti
Abbiamo redatto una schema di lavoro per la ripartizione dei compiti relativi agli incassi e ai pagamenti.
Deducibilità costi auto non strumentali anno 2025 (periodo d'imposta 2024)
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