Con le Risposte ad istanza di interpello n. 318 e 320 del 10 maggio 2021, l’Agenzia Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al “sismabonus acquisti”.
L’Agenzia ha confermato che, ai fini dell’agevolazione, qualora non via sia coincidenza tra il soggetto che ha provveduto a demolire i preesistenti immobili e il proprietario dell’area oggetto di valorizzazione, non è necessario che l’impresa esegua direttamente i lavori di miglioramento sismico, essendo possibile che tali lavori siano commissionati a un’altra impresa esecutrice.
È tuttavia necessario che l’impresa appaltante sia titolare del titolo abilitativo necessario alla realizzazione dei lavori finalizzati al miglioramento sismico e che sia un’impresa “astrattamente idonea” ad eseguire tali lavori. A tal fine rilevano ad esempio il codice ATECO oppure la previsione espressa dell’attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare nell’oggetto sociale. In caso contrario, la misura agevolativa in esame non può essere riconosciuta.
L’Agenzia Entrate ha inoltre precisato che l’agevolazione spetta agli acquirenti delle unità immobiliari risultanti dopo i lavori di demolizione e ricostruzione anche qualora l’immobile fosse originariamente accatastato in A/1, nel presupposto che le nuove unità immobiliari apparterranno ad una categoria diversa da A/1, A/8 e A/9 e ferma restando la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020.
Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia di ricorso, corredato e motivato da decine di arresti giurisprudenziali, per eccepire in innanzi gli organi della giustizia tributaria, l’annullamento degli avvisi di intimazione (o ingiunzioni fiscali) recanti somme richieste a titolo di tasse automobilistiche.
In particolare le eccezioni riguardano:
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
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