Mercoledì 10 marzo 2021

I Commercialisti chiedono "equità fiscale" tra lavoratori autonomi e dipendenti

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Equità orizzontale tra lavoratori autonomi e dipendenti: a questo obiettivo, in particolare, dovrebbe tendere la riforma fiscale secondo i Commercialisti, che ritengono "tecnicamente condivisibile" l’eventuale scelta di passare ad una curva di progressività costruita su "modello tedesco" prospettata in questi ultimi mesi. A patto, però, che non si tratti di una mera "vestizione alla tedesca" di una progressività italiana che, nella sostanza, rimarrebbe ancorata alle sue logiche attuali, sia nei suoi profili di sviluppo "verticale", tra contribuenti con livelli diversi di reddito imponibile, che in quelli di sviluppo “orizzontale”, tra contribuenti con lo stesso reddito imponibile, ma tipologie diverse di redditi che concorrono a formarlo. 

Questa la posizione dei Commercialisti, presentatannel corso dell’’audizione parlamentare sulla riforma dell’Irpef tenutasi presso le Commissioni riunite Finanze e Tesoro di Camera e Senato.

"Se la politica sceglierà invece di mantenere l’attuale sistema di progressività", spiegano ancora i Commercialisti, "l’alternativa al modello tedesco potrebbe essere rappresentata dal frazionamento in due l’attuale terzo scaglione e da un intervento sulle detrazioni, al fine di superare le criticità dell’attuale sistema di tassazione progressivo. Come quella legata al modello tedesco, anche questa seconda opzione darebbe risultati tangibili in termini di equiparazione della pressione fiscale tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti".

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Fonte: https://www.commercialisti.it
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    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

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    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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